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Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal dlgs 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, c 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n....
Leggi..La Corte di Cassazione, 6^ Sez. civile, con l'ordinanza n. 20365 del 29 settembre 2011 ha confermato il decreto del Tribunale dei minorenni di Venezia, che aveva rigettato il ricorso di Tizio, genitore canadese, il quale chiedeva la restituzione della figlia minore - illegalmente sottratta dalla madre Caia e portata in Italia stabilendovi la residenza, nonostante un provvedimento del Tribunale canadese di affidamento congiunto e il divieto...
Leggi..Il coniuge separato deve versare le spese, anche se non concordate con l’ex, per pagare il teatro e la piscina frequentata dal figlio minore. E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 4543/2011, ha respinto il ricorso dell'ex marito che chiedeva la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia almeno per quanto concerneva le spese per piscina e teatro, decise esclusivamente dalla...
Leggi..L’istituto della modifica della separazione tra i coniugi è disciplinata dall’art. 710 del c.p.c, e trova il suo fondamento sostanziale negli artt. 155-ter e 156 del codice civile, i quali disciplinano rispettivamente la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli ed il il secondo articolo la revoca o la modifica dei provvedimenti del giudice disposti in sede di separazione. A norma...
Leggi..Gli ordini di protezione presuppongono un’istanza da parte del soggetto vittima di abusi.L'istanza può essere proposta anche dalla parte personalmente senza assistenza di un legale, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o domicilio, che provvederà in camera di consiglio in composizione monocratica. A seguito della presentazione del ricorso, il Presidente del Tribunale provvederà a designare il giudice a cui...
Leggi..Dal 1° gennaio 2010 per opporsi ad una sanzione amministrative bisogna versare allo Stato 30 euro (o 70 euro se la multa supera i 1.500 euro) a cui vanno sommati 8 euro di marca da bollo per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria. Tale contribuito, da versare alla Posta o in tabaccheria, potrà essere recuperato solo se viene accolto il ricorso anche se difficilmente e tempestivamente recuperabili, senza ...
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