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Opposizione a Sanzione amministrativa. Ricorso al prefetto quale alternativa al Giudice di Pace

18/10/2010
Opposizione a Sanzione amministrativa. Ricorso al prefetto quale alternativa al Giudice di Pace

Dal 1° gennaio 2010 per opporsi ad una sanzione amministrative bisogna versare allo Stato 30 euro (o 70 euro se la multa supera i 1.500 euro) a cui vanno sommati 8 euro di marca da bollo per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria. Tale contribuito, da versare alla Posta o in tabaccheria, potrà essere recuperato solo se viene accolto il ricorso anche se difficilmente e tempestivamente recuperabili, senza  l’ausilio di un avvocato. E’ indubbio che questa norma rappresenta un deterrente ai ricorsi al Giudice di Pace che tuttavia ha sollevato molti dubbi costituzionali.

La richiesta del contributo unificato potrebbe ledere i diritti sanciti dalla Costituzione in tema di eguaglianza e difesa del cittadino per la tutela dei propri diritti. Infatti “con il ricorso a pagamento, ci sarebbe una disparità di trattamento tra cittadini: i non abbienti non potrebbero validamente proporre le proprie ragioni in sede giudiziaria”. Inoltre, secondo l’imposizione dei 30 euro da pagare anticipatamente rappresenta “un privilegio in favore della Pubblica Amministrazione perché non c’è parità della parti in contraddittorio, di cui all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione”.
Di sicuro ha eliminato il contenzioso davanti al Giudice di Pace a detrimento del cittadino che di certo non ricorrerà dovendo magari pagare una somma uguale al costo necessario per ricorrere, pur avendo subito un ingiustizia manifesta.

Quali sono gli strumenti rimasti al cittadino per far valere l’eventuale ingiustizia di una sanzione non dovuta? Il ricorso al prefetto rappresenta una scelta che tuttavia deve essere attentamente vagliata, essendo strada percorribile solo nel caso in cui l’ingiustizia sia manifesta e dimostrabile.

 

Art. 203. Ricorso al prefetto

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (2)

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. (3)

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

 

Art. 204.  Provvedimenti del prefetto.

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.

2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese

Quando conviene presentare il ricorso

Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
- manca l'indicazione della norma violata che lede il diritto di difesa;
- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

-targhe clonate;
- mancanza di un segnale;
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla fiducia preferenziale che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali, i quali valgono fino a querela di falso.