Il servizio di separazione consensuale on-line e divorzio congiunto on-line consente al richiedente di poter ottenere con facilità ed in modo economico un provvedimento di separazione o divorzio pienamente efficace ai sensi di legge.
Il servizio comprende:
Possono accedere al divorzio congiunto solo le coppie di coniugi che si sono già separate da almeno 3 anni (che decorrono dal giorno uin cui ci si è presentati davanti al presediente del Tribunale in caso di separazione consensuale o dalla sentenza di separazione in caso di separazione giudiziale).
A differenza del servizio di separazione consensuale on-line il servizio di divorzio congiunto on-line senza l'assistenza di un Avvocato non è accessibile per tutti i tribunali italiani (consulta l'Elenco dei tribunali che consentono il divorzio congiunto senza l'assistenza di un legale).
COME FUNZIONA?
1. Effettuato il login cerca l'avvocato a te più vicino nella sezione "cerca studio" e verifica la sua disponibilità a prestare la propria opera nella redazione del ricorso.
2. Entra nella scheda personale e nella sezione separazioni e divorzi on-line scarica il modulo, compilalo ed invia la richiesta al professionista tramite il form presente nella relativa sezione.
3. Il professionista incaricato, una volta verificata la possibilità di erogare il servizio, invierà il preventivo gratuito e non vincolante al cliente.
4. Una volta effettuato il pagamento, segnalalo al professionista tramite il pannello " pratiche di divorzi e separazioni".
5. L'avvocato, dopo aver verificato la ricezione del pagamento, invierà per email una nota informativa con il ricorso da presentare in Tribunale, i documenti occorrenti e le informazioni per la formazione del fascicolo.
6. Ricorda che tutte le fasi della richiesta potrai visionarle solo dal tuo pannello di gestione alla sezione "pratiche di divorzi e separazioni".
N.B. Il servizio fornito dal professionista cmprende esclusivamente la verifica delle condiizoni e la redazione del ricorso. Pertanto, sarà cura del richiedente provvedere al deposito del ricorso personalmente in Tribunale.