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Illegittimitą e nullitą del verbale di accertamento per violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s. e 384 reg. c.d.s

Scritto da: Studio legale Avv. E.Crucillà
08/04/2010
Illegittimitą e nullitą del verbale di accertamento per violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s. e 384 reg. c.d.s

Illegittimità e nullità del verbale per mancata indicazione dei motivi di contestazione immediata

 

Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali e agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo secondo quanto espressamente dispone l'art. 192 del codice della strada che al 6 comma prevede una sanzione da da euro 74,00 a euro 296,00.

Il verbale deve tuttavia considerarsi illegittimo allorchè gli orgnani addetti non procedano alla contestazione immediata ai sensi dell'art 200 e 201 cds a meno che non sussistano i motivi per cui si renda impossibile una contestazione immediata secondo i casi previsti dallo stesso codice della strada(es. tentacolare traffico che rende impossibile fermare il veicolo). Tuttavia i motivi che rendano impossibile la contestazione immediata dell'infrazione devono essere esplicitamente enunciati nel verbale. In pratica, qualsiasi riferimento sia pure sommario, alle circostanze anche generiche che hanno reso impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti devono risultare dal verbale ”ed è per tale motivo che il provvedimento sanzionatorio e gli atti consecutivi devono senz’altro considerarsi nulli in caso contrario". Sul punto si è espresso sia il giudice di merito che il giudice di legittimità i quali non hanno fatto altro che esplicitare quanto contenuto negli artt. 200 e 201 cds e nell'art 384 del reg. attuativo del c.d.s.

Un esempio di ricorso esplicitato in tutti i suoi punti potrà meglio chiarire la questione.

 

 

 

GIUDICE DI PACE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 204BIS D.LGS. 285/92
CON ISTANZA DI SOSPENSIVA


Ill.mo Giudice di Pace,

La  …………….., nata a ……….. il ……….. e residente in ………… via ………. n. 19/A, ………… rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto, dall’Avv. ………… presso il cui studio in ………….. elegge domicilio

PREMESSO CHE

In data ………… venivano notificati all’odierno esponente due verbali di accertamento, il n………….. e il n. ………….; il primo per la violazione dell’ art 192 comma 6 del CdS e il secondo per la violazione dell’art.  171/commi 1,2 commessi contestualmente in data 10/03/09  e rilevati dalla Polizia Municipale di …………

I predetti verbali, con i quali viene richiesto il pagamento della somma di Euro  ……….ed la decurtazione di punti 2 (due) e il fermo amministrativo del motociclo, devono considerarsi del tutto illegittimo e nulli per i seguenti

MOTIVI

Illegittimità e nullità del verbale di accertamento per violazione degli artt. 200e 201 c.d.s. e 384 reg. c.d.s.per mancata indicazione dei motivi di contestazione immediata.

In Data ……………….. il trasgressore con ciclomotore targa …………….violava gli artt. 171 commi 1 e 2 e art 192 comma 6  poiché come si evince dalla lettura dei verbali, percorreva la strada che porta in ………………… senza indossare il casco protettivo e non si fermava all’invito dei verbalizzanti.

Occorre premettere che, in tema di violazioni del codice della strada, la contestazione immediata imposta dall'art. 200 di detto codice, ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile: pertanto tali motivi devono essere espressamente indicati nel verbale. Infatti, a norma dell'art. 201 c.d.s., "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, essere notificato al trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento (sentenza 28/04/05 n° 8837)(Cass.Civ., Sez.I, 14/09/05 n. 18226).

Nel caso di specie l’agente avrebbe dovuto provvedere alla contestazione immediata ben potendosi paventare la possibilità di errore nella  lettura del numero della targa di un motociclo in movimento per dare la possibilità alla parte di potersi vedere garantito il suo diritto di difesa. C’è da osservare che il p.v. poteva e doveva essere contestato immediatamente per accertare l’effettivo trasgressore che, poteva non essere l’intestatario della targa, e ancora, anche qualora ricorresse una delle ipotesi per cui la violazione non può essere immediatamente contestata nel verbale andrebbero comunque indicati espressamente i motivi che hanno indotto i verbalizzanti dal desistere dalla contestazione immediata. Nei due verbali di cui in oggetto nessuna indicazione è fornita dagli agenti ed il campo del verbale sulla mancata contestazione risulta essere lasciato in bianco.

In tal senso anche il G.D.P. di Catania con sentenza del 16.02.2005 n.510 ha chiarito che ai sensi degli artt. 200 e 201 d.lgs 30 Aprile 1992 n.285, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, devono a pena di nullità essere indicati i motivi che hanno resto impossibile la contestazione conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti consecutivi.

Peraltro l'art. 385 reg. c.s. dispone testualmente: "Modalità della contestazione non immediata (art. 201 c.d.s.): 1 Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata...". Va aggiunto che l'individuazione, contenuta nell'art. 384 del regolamento di esecuzione, c.d.s. delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione - che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio - non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica.

Nel caso che ci occupa manca nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze anche generiche che hanno reso impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti” ed è per tale motivo che il provvedimento sanzionatorio e gli atti consecutivi devono senz’altro considerarsi nulli.

Tutto ciò premesso,

RICORRE

al Giudice di Pace adito affinché Voglia, previa sospensione della esecutività ed efficacia del verbale di accertamento n. …………. e del verbale n…………….. , accogliere il seguente ricorso e pronunciare le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale: accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del verbale di violazione al Codice della Strada qui opposto con ogni conseguente pronuncia di legge.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, condannarsi il ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta così come previsto dal verbale di accertamento in oggetto.
Con vittoria di diritti, spese ed onorari del giudizio.
Allegati:

1)      verbale di accertamento

2)      del verbale n.

 

                                              Avv.