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La modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi. Aspetti sostanziali e procedurali

Scritto da: Studio legale Avv. E.Crucillà
26/03/2011

L’istituto della modifica della separazione tra i coniugi è disciplinata dall’art. 710 del c.p.c, e trova il suo fondamento sostanziale negli artt. 155-ter e 156 del codice civile, i quali disciplinano rispettivamente la revisione delle disposizioni concernenti  l’affidamento dei figli ed il il secondo articolo la revoca o la modifica dei provvedimenti del giudice disposti in sede di separazione.

A norma dell’art. 710 c.p.c., “le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione”. Il procedimento da svolgersi  in camera di consiglio ai sensi dell’art.737 c.p.c ha natura contenziosa e ha ad oggetto diritti soggettivi particolarmente delicati e rilevanti sia nel caso in cui riguardi la prole sia nel caso si verta in tema di mantenimento. La modifica delle condizioni può avvenire sia in caso di separazione giudiziale sia nel caso di separazione consensuale, purchè in quest’ultimo caso come ha chiarito la Cassazione non si vogliano fare valere vizi della volontà inerenti all’accordo della separazione.

L’art. 710 c.p.c non individua, ovviamente, i presupposti necessari che possano determinare la modificazione dei provvedimenti di separazione, che vanno ricercati nelle norme sostanziali (artt.155-ter e 156 c.c.) in precedenza richiamate. In merito, benché, l’art.155 nulla chiarisce, sulle circostanze affinchè si possa procedere ad una richiesta di modifica delle condizioni, è ormai pacifico per costante giurisprudenza, che la sussistenza di nuove circostanze di fatto debbano essere esistenti, perché il ricorso possa trovare accoglimento. L’art. 156 fa, invece, espresso richiamo alla sopravvenienza di “giustificati motivi” e cioè al mutamento sostanziale e stabile delle condizioni rispetto al momento della pronuncia di separazione. La modifica della situazione patrimoniale deve in pratica, avere carattere oggettivo e deve possedere il requisito della stabilità  perché il giudice possa valutare le rinnovate condizioni economiche al fine di  accertare se il nuovo assetto patrimoniale è in grado di portare ad un sostanziale mutamento dei rapporti patrimoniali tra le parti.

Dal punto di vista processuale l’atto introduttivo è costituito dal ricorso, che può essere proposto  solo una volta passata in giudicato la sentenza di separazione. Ricevuto il ricorso il Presidente del Tribunale fisserà con decreto l’udienza e contestualmente provvederà alla nomina del giudice relatore, assegnando alla parte istante termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte. L’istruttoria, a dispetto del richiamo agli artt. 737 e ss., non ha carattere sommario ma segue le regole ordinarie. Inoltre, anche in questa fase, il terzo comma dell’art. 710 del c.p.c. prevede che  “Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento”, tale provvedimento non ha natura cautelare ma anticipatamente soddisfattorio delle richieste fatte valere con il ricorso, per cui non devono sussistere né il periculum in mora né il fumus boni juris.

Il procedimento si conclude con la pronuncia del decreto da parte del giudice il quale costituisce titolo esecutivo. Con riguardo alla stabilità degli effetti, mentre questa è pacifica con riguardo al giudizio  che abbia ad oggetto i rapporti patrimoniali tra i coniugi, altrettanto non può dirsi per i provvedimenti riguardo i figli che difetterebbero del carattere della decisorietà, poiché quello che viene ad essere tutelato in questo caso è sempre il preminente interesse dei figli. Il decreto di modifica delle condizioni è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni dalla notifica a cura della parte interessata.

Particolarmente interessante appare attenzionare il rapporto tra il giudizio di modifica delle condizioni di separazione e quello di divorzio. Si avrà cessazione della materia del contendere del giudizio di modificazione in pendenza di un giudizio di divorzio ed a seguito della relativa sentenza? La Cassazione con sentenza n. 28990 del 2008 ha chiarito che la sentenza di divorzio non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere delle richieste di modificazione delle condizioni della separazione, qualora permanga in capo alle parti la necessità di definire il quantum relatvio all’assegno dovuto al coniuge sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Stesso principio risulta inapplicabile qualora oggetto della controversia siano i figli per cui unico competente ad assumere i provvedimenti del caso non può che essere il giudice del processo divorzile.

 

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