La disciplina delle spese giudiziali nei procedimenti civili è ricompresa nel codice di procedura civile agli artt. 91 e ss ed in leggi speciali per quel che riguarda specifiche materie. La questione delle spese giudiziali trova il suo assunto iniziale nella circostanza che il processo ha un costo, spesso rilevante, pertanto è necessario individuare il soggetto tenuto a sopportare le spese relative al processo sia nella sua fase iniziale di impulso che nella sua finale di definizione della controversia. Per quel che riguarda l’attività d’impulso della macchina processuale l’abrogato art. 90 del c.p.c. disciplinava il regolamento provvisorio delle spese giudiziali sancendo il principio dell’onere di anticipazione delle spese. Questo principio generale non poteva ovviamente non legarsi al principio generale della soccombenza, principio secondo cui “il costo del processo non può andare a danno della parte vittoriosa” ma questo collegamento doveva essere operato solo nella fase finale della controversia e cioè al momento della decisione da parte del giudice. Pertanto, prima di tale momento, le spese dovevano essere sostenute da chi vi dava causa “ciascuna delle parti doveva provvedere alle spese degli atti che compiva e di quelli che chiedeva e doveva anticiparle per gli altri atti necessari al processo, quando l’anticipazione era posta a suo carico dalla legge o dal giudice”. Il principio dell’onere di anticipazione venuto meno per effetto del d.p.r n.115 del 2002 ha lasciato ampia discrezionalità al giudice il quale tuttavia, non può prescindere da alcune valutazioni, quali: l’interesse di una parte al compimento dell’atto ed il criterio dell’onere probatorio. Da ciò consegue che se tutte le parti hanno interesse al compimento dell’atto il giudice può ordinare che tutte concorrano ad anticiparne la spesa pro-quota (si pensi, ad es., alla consulenza tecnica in materia di accertamento tecnico).
Il criterio dell’anticipazione provvisoria cede il passo al principio previsto nell’art. 91 del codice di rito. Il criterio della soccombenza disciplina il carico definitivo delle spese gravando la parte le cui domande, eccezioni siano state disattese sia nel merito che per ragioni di rito. Sarà unicamente questa parte a farsi carico sia delle proprie spese processuali che di quelle eventualmente anticipate dalla contrapposta parte in giudizio. Come sottolinea il Mandrioli nel suo Corso di diritto “poiché le spese della parte vittoriosa debbono pur gravare su qualcuno che non può essere la stessa parte vittoriosa stessa, non resta che addossarle alla parte soccombente solo perché non c‘è altra soluzione e dunque non a titolo di risarcimento dei danni per un comportamento che non è assolutamente illecito (in quanto è esercizio di un diritto) ma solo come conseguenza obiettiva della soccombenza e senza natura sanzionatoria, tutt’al più con la sola funzione di stimolo del senso di autoresponsabilità nel momento in cui si decide di agire o resistere in giudizio”.
A questo criterio dottrinario fa da contraltare la visione della giurisprudenza maggioritaria secondo cui l’obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di causalità, secondo cui la parte vittoriosa deve essere ristorata dagli oneri inerenti il processo, costituendo il nesso causale elemento che consente di individuare la parte processuale che ha dato origine alle spese sia che si tratti di parte attrice sia che tratti di parte convenuta, dandovi inizio o resistendo in giudizio con argomenti non rispondenti al diritto.
Sarà il giudice ad individuare la parte soccombente in relazione all’esito finale del procedimento considerato nella sua completezza, avendo lo stesso giudice, la possibilità di valutare anche elementi di natura soggettiva evitando risultati che possano essere iniqui. L’art. 92 del c.p.c detta un criterio correttivo prevedendo che il giudice escluda dalla liquidazione a favore della parte vittoriosa le spese che consideri eccessive o superflue.
Al criterio della soccombenza l’art. 92 c.p.c. contrappone il criterio di compensazione, prevedendo due ipotesi di compensazione e cioè, per soccombenza reciproca e la compensazione per giusti motivi.
Costituisce interpretazione assolutamente maggioritaria quella per cui la compensazione per reciproca soccombenza sarebbe conseguenza diretta del principio della soccombenza: al posto di una condanna reciproca da cui deriverebbero per le parti dei contrapposti crediti, la norma autorizzerebbe il giudice a procedere direttamente a tale compensazione, pronunciando sentenza per l’eccedenza quando la compensazione sia solo parziale. Il giudice gode al riguardo di un potere ampiamente discrezionale, con l’unico limite invalicabile del divieto di condannare la parte interamente vittoriosa.
Dall’ipotesi della compensazione per soccombenza reciproca si distingue nettamente quella della compensazione per giusti motivi, istituto nel quale la dottrina tende a ravvisare un criterio correttivo, come già evidenziato in precedenza, al principio generale per cui le spese seguono la soccombenza. Tale genere di compensazione consente al giudice di tenere conto, nella sua decisione sulle spese, di criteri diversi da quello obiettivo della soccombenza attesa la genericità dell’espressione utilizzata dalla legge.
Tuttavia dall’analisi dei casi giurisprudenziali di legittimità emerge che sono stati considerati “giusti i motivi” per disporre la compensazione delle spese:
- la particolare complessità e novità delle questioni trattate (Cass. S.U.1994/9597)
- l’esistenza di contrasti giurisprudenziali
- la sopravvenienza di una diversa normativa nella materia esaminata (Cass. 1975/1540)
- la sopravvenienza della dichiarazione di incostituzionalità della norma applicabile alla specie (Cass. 1990/948)
- il comportamento moralmente apprezzabile del soccombente e , al contrario, il comportamento biasimevole del vincitore.