La Sezione I della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011, ha stabilito che i doveri che discendono dal matrimonio, qualora, palesemente violati possano dal luogo ad illecito civile e comportare il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 del c.c. purchè ne sussistano i presupposti richiesti dalla norma. La Corte condividendo una sentenza del 2005 (Sent. 10 Maggio n.9801) riafferma l’idea che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica, cosicchè deve ritenersi che l’interesse di ciascun coniuge nei confronti dell’altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo. Ma la Corte non si è limitata a rafforzare quanto in precedenza già sancito ma ha provveduto ad aggiungere un quid novi. In particolare ha stabilito nel caso sotteso al suo esame che, la violazione dei doveri coniugali può determinare una sanziona a natura risarcitoria indipendentemente dall’eventuale richiesta di addebito in sede di separazione dei coniugi. La mancanza di addebito, ha precisato la Suprema Corte, anche nel caso di separazione consensuale, non è preclusiva di separata azione civile per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri discendenti dall’art. 143 del c.c. e riguardanti diritti costituzionalmente garantiti. Le misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del diritto all’assistenza materiale nel caso di allontamento senza giustificato motivo dalla casa coniugale o l’addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita dell’assegno di mantenimento e dei diritti successori, non possono considerarsi strumenti aventi natura risarcitoria. Pertanto, ove ne sussistano i presupposti, la relativa azione per far valere l’illecito civile deve ritenersi del tutto autonoma rispetti agli strumenti previsti dal diritto di famiglia, ben potendo la stessa causa petendi dare luogo ad una pluralità di azioni autonome e contrassegnate da un diverso petitum.