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TARSU Catania. Avviso di accertamento in rettifica di denuncia infedele. Contestarla davanti alla commissione tributaria?

Scritto da: Studio legale Avv. E.Crucillà
26/01/2012
TARSU Catania. Avviso di accertamento in rettifica di denuncia infedele. Contestarla davanti alla commissione tributaria?

 

In questi giorni moltissimi cittadini Catanesi lamentano di essere stati sommersi da avvisi di accertamento per il pagamento della Tarsu, la discussa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per gli anni che vanno dal 2005 fino al 2010. Si tratta per la maggior parte dei casi di accertamenti in rettifica di denuncia infedele con contestuale irrogazione di sanzione. Nella maggior parte dei casi, il Comune ha contestato i metri quadri dichiarati dal contribuente a seguito di controlli incrociati con i dati catastali. La questione che si pone per tutti i contribuenti è molto semplice, bisogna pagare o esiste la possibilità di vedere annullato l’avviso di accertamento mediante il ricorso alla commissione tributaria?. Dal punto di vista strettamente giuridico occorre specificare e cercare di rendere fruibile la variegata normativa che si è succeduta nel tempo e che riguarda la tanto invisa tassa. Cominciamo con lo specificare che il contribuente obbligato al pagamento della TARSU presenta al Comune, o dovrebbe presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia al fine di essere iscritto tra i soggetti passivi. La denuncia in cui vengono specificati i metri quadri posseduti ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non subentrino variazioni di sorta. Nel caso di denuncia infedele o omissioni si rischia di vedersi addebitati oltre alla normale tassazione anche una contestuale sanzione oltre interessi ed eventuali spese di notifica. Tuttavia, a mio personale avviso, l’accertamento ed i relativi avvisi effettuati dal Comune, e che riguardano anche anni risalenti nel tempo, non sono del tutto inattaccabili. Sul Comune incombe l’obbligo di emettere l’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 71 del Decreto Legislativo 507/93, nei casi di denuncia infedele, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati, pena la decadenza dalla possibilità di richiedere le somme stesse. E’ utile precisare, peraltro, che il termine è passato dai tre anni, precedentemente previsti dalla normativa previgente agli attuali cinque come previsto dalla Legge Finanziaria del 2007 entrata in vigore dal 1 Gennaio 2007( Legge 27 Dicembre 1997, n. 472). Entro gli stessi termini dovrebbero essere contestate o irrogate le relative sanzioni amministrative tributarie. Da quanto detto, si desume che risulta di fondamentale importanza per il contribuente verificare l’anno in cui lo stesso ha eventualmente provveduto a tale dichiarazione infedele. Sul punto gli stessi uffici del Comune in possesso dell’eventuale dichiarazione non possono sottrarsi all’obbligo di far accedere agli atti a sostegno della richiesta su cui si basano gli stessi avvisi di accertamento in rettifica per denuncia infedele. Se ad esempio, nel 2004, il contribuente abbia dichiarato erroneamente in difetto i mq utili al fine del conteggio della relativa tassa, gli avvisi di accertamento validi saranno solo quelli relativi all’anno 2010 essendo decorsi per gli anni precedenti i termini decadenziali previsti dalla normativa richiamata. In pratica per  gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i relativi avvisi sarebbero dovuti essere notificati entro il 31.12.2009. Tutto ciò detto si può ritenere utile e vantaggioso per il contribuente pensare di adire la commissione tributaria al fine di veder dichiarata la nullità dell’avviso di accertamento. Se dal punto di vista morale pagare le tasse è un dovere civico di ogni cittadino, soprattutto nel caso che abbia eventualmente errato nella sua dichiarazione, volontariamente o inconsapevolmente, dal punto di vista giuridico il Comune a mio avviso non sembra avere il coltello dalla parte del manico. Il ricorso, previo versamento del contributo unificato, deve essere sottoscritto dal contribuente e notificato al Comune entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.