Effetua Login

Username

Password

Ricordami

Password dimenticata?

Cerca nel sito



Iscriviti alla newsletter



Ho letto e approvato le Condizioni di utilizzo

Il contratto di “pacchetto turistico” e il danno da vacanza rovinata per impraticabilità del mare

13/04/2010
Il contratto di “pacchetto turistico” e il danno da vacanza rovinata per impraticabilità del mare

 

 

 

Il contratto di “pacchetto turistico” ormai largamente diffuso tra tutte le fasce sociali, costituisce un contratto di massa il più delle volte contenente clausole standardizzate.

Alla sua particolare diffusione ha fatto seguito una esponenziale crescita del contenzioso giudiziario, spesso scaturente dalla scarsa qualità dei servizi prestati da tour operator poco efficenti.

I giudici di merito e di legittimità si sono  più volte espressi in merito alla configurabilità di un danno risarcibile  nel caso di “vacanza rovinata” ma non si erano mai spinti ad estendere l’area di responsabilità del tour operator ad eventi che potessero in senso lato integrare  gli estremi del caso fortuito( es. impossibilità di godere della vacanza in conseguenza del fatto di un terzo o per un evento naturale come l’inquinamento del mare o un’epidemia).

 

 

Negli ultimi anni, tuttavia, la Corte di Cassazione ha progressivamente esteso l’area di responsabilità dei tour operator muovendo dall’assunto fondamentale che la finalità turistica connota la causa del viaggio. Dopo una prima sentenza del 2007 che apriva la strada ad una diversa visione della Corte in merito alla responsabilità, dei tour operator, questo orientamento è stato confermato con la sentenza 24.04.2008, n.10651.

 

 

In particolare con questa sentenza la Suprema Corte, chiamata ad occuparsi di un caso di due viaggiatori, i quali non poterono godere appieno della vacanza a causa dell’inquinamento del mare causato dalla perdita di una petroliera, confermò la decisione di merito ritenendo che l’organizzatore dell’evento turistico fosse comunque responsabile, anche in relazione all’evento fortuito e non prevedibile, sulla base di due considerazioni fondamentali:

 

 

1)      lo “scopo di piacere” non resta un motivo interno alla psiche del viaggiatore o una sua mera aspettativa, ma rappresenta la causa del contratto per cui il viaggiatore ha stipulato il contratto;

2)      in casi di evento che prescinde dall’organizzazione del tour operator “evento o caso fortuito”, l’organizzatore del viaggio deve poter offrire ai suoi clienti soluzioni alternative per salvaguardare il suddetto “scopo di piacere” o elemento causale del contratto.

 

 

Peraltro la Corte di Cassazione, non ha fatto altro, con questa sentenza di fornire una interpretazione  estensiva o confermativa di quanto già previsto dall’articolo 91 del codice del consumo(d.lgs: 206/2005) il quale stabilisce espressamente che nell’ipotesi in cui, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere fornita, l’organizzazione ha l’obbligo di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato o rimborsare il viaggiatore per il disservizio determinatosi ed in particolare a rifondere la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti.

 

 

 

La Corte ha quindi inteso il termine “servizio” in senso ampio e non necessariamente letterale ricomprendendo anche l’elemento causale (scopo di piacere) che ha determinato la conclusione del contratto. Ne consegue precisa la Corte che l’art. 91 del codice di consumo, deve trovare applicazione anche quando a venir meno non sono i servizi riconducibili all’attività del tour operator, ma piuttosto i presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti dall’organizzatore.