Affido condiviso e inidoneità in caso di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento.
La principale novità introdotta dalla legge n. 54/2006 è il concetto di “bi-genitorialità” codificato nell’art.155 comma 1 del codice civile. Il principio sancito, ha ribaltato il rapporto regola/eccezione in materia di affidamento,statuendo in particolare che l’affido condiviso sia regola e l’affido esclusivo l’eccezione. Tale eccezione, necessità di specifica motivazione, da riportarsi nel provvedimento giurisdizionale del giudice.
Il concetto di bi-genitorialità trova la sua ratio nell’esigenza di tutelare i figli ed in particolare il minore per permettergli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciò di cui si deve tenere conto è quindi, l’esclusivo interesse dei figli ad una crescita sana ed equilibrata.
Il giudice ai sensi dell’art. 155 c.2 c.c dovrà, quindi, con il provvedimento che dispone la separazione personale dei coniugi, determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore, nonché la misura e le modalità attraverso cui ognuno dovrà contribuire al mantenimento, sia dal punto di vista morale che materiale.
Già nella prima udienza presidenziale, il magistrato, “prende atto” del cd. “progetto di affidamento condiviso”, che va allegato al ricorso per separazione. Al fine di assicurare il più possibile la tutela degli interessi del figli, ai fini di una sana crescita psicofisica degli stessi, i genitori sono tenuti a confrontarsi preventivamente per adottare un unico progetto educazionale, poiché per lo stesso spirito della legge, la diversità dei genitori e le diverse proposte educative, non possono che arricchire la crescita dell’individuo.
Il giudice potrà escludere l’affido condiviso, quindi, solo nel caso in cui, con provvedimento motivato ritenga che l’affido condiviso sia in contrasto con l’interesse del figlio. Allo stesso modo ciascun genitore potrà domandare, in qualsiasi momento successivo al provvedimento che statuisce l’affido condiviso, il cosiddetto affido esclusivo.
Nell’adottare i provvedimenti il giudice, ex art. 155.sexsies, potrà assumere sia d’ufficio che su domanda di parte mezzi di prova. Potrà inoltre disporre l’audizione del minore anche inferiore ai dodici anni, se capace di discernimento, per valutare nel miglior modo possibile la situazione familiare per optare per il provvedimento più consono all’interesse del figlio stesso.
Particolarmente interessante, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione ( 26587 del 17/12/2009) appare la questione legata al mantenimento dei figli in caso di separazione e di affidamento condiviso.
Gli ultimi tre commi dell’art. 155 c.c., disciplinano le modalità con le quali ciascun genitore, in caso di separazione , deve provvedere al mantenimento dei figli. Il postulato fondamentale statuito dal comma 4 è quello della contribuzione proporzionale al reddito di ciascun obbligato. Ove la situazione lo renda necessario, il giudice potrà disporre la corresponsione di un assegno periodico, tenuto conto delle esigenze del figlio, della situazione economica in cui versano entrambi i genitori, il tempo di permanenza presso ciascun genitore ed i diversi compiti assegnati ai genitori stessi in ordine alla cura o all’istruzione del figlio.
Alla luce del recente orientamento Giurisprudenziale di cui sopra, l’obbligo al mantenimento ed al corretto versamento degli importi dovuti, può rappresentare elemento sulla base del quale, derogare alla regola dell'affidamento condiviso.
La suprema Corte ha infatti statuito che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento può rilevevare come manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, poiché il mancato adempimento degli obblighi materiali, dimostrano il disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore.
Nella fattispecie sottoposto alla valutazione del giudice di legittimità, due genitori decidono di separarsi e successivamente divorziare.
Il tribunale che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dispone l’affidamento della prole ad entrambi i genitori con l’esercizio congiunto della potestà genitoriale, ponendo a carico del padre l’obbligo di corrispondere all’ex moglie la somma di euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
Il giudice di appello, su gravame della madre, riforma la sentenza di primo grado e dispone l’affidamento dei minori esclusivamente alla madre, dettando al contempo le modalità per l’esercizio del diritto di visita del padre, al quale impone l’obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli per esigenze scolastiche, extrascolastiche e mediche in aggiunta ai 600,00 mensili di cui alla sentenza impugnata.
A fondamento della sua decisione, il giudice di appello pone la rilevata contrarietà dell’affido condiviso all’interesse del minore, sulla base dell’inidoneità del padre ad occuparsi dei minori, dimostrata dal ripetuto omesso versamento del contributo mensile di mantenimento e dal mancato esercizio del diritto di visita.
Avverso tale decisione il padre ricorre per cassazione. La Corte di Cassazione respinge il ricorso stabilendo che l’affidamento esclusivo deve essere sorretto sia, da una valutazione in positivo sull’idoneità dei genitori, sia in negativo sulla inidoneità del genitore che non mostri interesse dell’esigenze del figlio, attraverso il mancato versamento dell’assegno di mantenimento.