Effetua Login

Username

Password

Ricordami

Password dimenticata?

Cerca nel sito



Iscriviti alla newsletter



Ho letto e approvato le Condizioni di utilizzo

La riforma della previdenza per gli Avvocati

04/05/2010
La riforma della previdenza per gli Avvocati

Navigare negli scenari del sistema previdenziale degli Avvocati non è certamente cosa facile. Gli iscritti all'albo degli Avvocati ma non ancora iscritti alla Cassa Forense rappresentano senza dubbio un numeroso esercito, stimato in circa 50mila unità. Questo esercito è sempre più disorientato e sempre più dubbioso sul da farsi: "mi iscrivo alla Cassa?" "sono un giovane avvocato se mi iscrivo quanto devo pagare?" "mi conviene?".

Spesso i non iscritti alla Cassa sono solo il risultato di una situazione di ignoranza dovuta a mancata informazione da parte di coloro i quali, invece, sono tenuti a fornirle queste informazioni!

Ecco perchè l'esigenza di rendere comune un piccolo bagaglio conoscitivo in ordine alla riforma previdenziale che ha interessato e interessa soprattutto i giovani avvocati.


Dal 1° Gennaio 2010 è in vigore la RIFORMA PREVIDENZIALE.

In breve i principali cambiamenti al sistema della previdenza forense in base ai nuovi regolamenti possono così essere riassunti:

Requisiti minimi per le pesioni di vecchiaia: innalzamento dei requisiti da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità contributiva.

Aliquote IVA: Aumento di due punti percentuali dell'aliquota per deterinare il contributo integrativo sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA, dall'attuale 2% al 4%.

Contributo soggettivo: Aumento di un punto percentuale dell'aliquota per determinare il contributo soggettivo sul reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, dall'attuale 12% al 13%.

Quota modulare della pensione: Introduzione di una ulteriore quota di contributo soggettivo in parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa( da 1% a 9%) per finanziare la quota modulare della pensione.

Contributo soggettivo per i pensionati: Aumento del contributo soggettivo per i pensionati iscritti agli Albi, dal 4% al 5% del reddito Irpef.


Veniamo adesso alle misure a favore dei giovani Avvocati.


Requisito minimo pre le prestazioni previdenziali: Riduzione del requisito minimo per accedere ai trattamenti di invalidità e inibilità da 10 a 5 anni di anzianità di iscrizione alla Cassa.

Contributo soggettivo minimo: Aumento da 3 a 5 anni del nmero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali i giovani iscritti sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo minimo ridotto alla metà

Esonero Contributo minimo integrativo: Aumento da 3 a 5 anni di iscrizione alla Cassa per i quali i giovani avvocati sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integrativo.

Agevolazioni per i praticanti: Possibilità di riscattare il periodo di praticantato senza patrocinio, analogamente agli anni di laurea e a quelli svolti per il servizio militare, con domanda da effettuare solo contestualmente alla prima iscrizione, a condizione che l'interessato non abbia compiuto i 40 anni e non sia soggetto alla iscrizione d'ufficio.


Vediamo adesso quali sono gli Adempimenti dei professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati.


Entro il 30 Settembre di ogni anno dovranno inviare alla Cassa il c.d. modello 5, ovvero la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 17 della legge 576/80, dichiarando il reddito professionale Irpef netto denunciato con il modello Unico, relativamente all'anno solare anteriore, e il volume d'affari IVA relativo allo stesso anno. Si ricorda che tale obbligo di invio sussite anche ove il reddito professionale sia negativo o pari a zero e anche nel caso in cui il professionista non abbia presentata al Fisco alcuna denuncia reddituale.

I non iscritti alla Cassa

Dovranno applilcare il 4% dall'1/1/2010 sul volume d'affari ed effettuare il versamento o in un'unica soluzione entro il 31 Luglio di ogni anno o in 2 rate di pari importo, di cui una il 31 Luglio e una il 31 Dicembre dello stesso anno.

Dovranno poi trasmettere la domanda di iscrizione alla Cassa qualora, nell'anno anteriore a quello di invio del modello 5, abbiano superato i livelli minimi di reddito prefissati per la dimostrazione dell'esercizio professionale con il carattere di continuità.


Gli iscritti alla Cassa

Dovranno pagare il contributo soggettivo minimo di base, ridotto del 50% per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa e se l'iscrizione avviene prima del compimento dei 35 anni d'età.

Dovranno pagare il contributo soggettivo modulare obbligatorio dal 1/1/2010, ridotto del 50% per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa e se l'iscrizione avviene prima del compimento dei 35 anni d'età.

Dovranno pagare il contributo integrativo minimo. Dal 1/1/2010 gli avvocati iscritti alla Cassa per i primi 5 anni di iscrizione sono esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo.


L'iscrizione alla Cassa Forense ha carattere di obbligatorietà per tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale purchè esercitino la professione con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della legge 319/1975 e cioè nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comitato dei delegati a determinare il carattere di prevalenza del lavoro professionale. Ciò significa che un Avvocato, seppur regolarmente iscritto ad un Albo, per godere delle prestazioni previdenziali e assistenziali, deve provare di aver esercitato la professione forense con carattere di continuità. Tale requisito non è richiesto per il praticante avvocato, la cui iscrizione alla Cassa è assolutamente facoltativa.

La prova dell'esercizion professionale continuativo è stata regolamentata con la delibera della Cassa del 28 settembre 2007 in cui il Comitato dei delegati ha fissato per l'anno 2010 il limite reddituale di € 10.000 netto.

E' ammessa la media fra i redditi degli affari relativi ai tre anni consecutivi. Gli avvocati sono esonerati, per i 3 anni iniziali di iscrizione all'Albo, dalla prova della continuità dell'esercizio della professione forense, pur essendo obbligati a denunciare per ogni anno successivo al primo un reddito di qualsiasi importo.

Nei successivi 5 anni di esercizio della professionae e dopo il compimento dei 60 anni, i limiti reddituali indicati dal Comitato dei delegati sono ridotti della metà per tutti gli avvocati iscritti alla Cassa.

Nei casi di malattia, poi, la Giunta potrà valutare discrezionalmente la continuità dell'esercizio professionale, contemperando ogni elemento fornito dall'interessato.

Nei casi di maternità, la madre è esonerata dal fornire la prova della continuità per 2 anni, computando, se richiesto, anche l'anno antecedente alla nascita del figlio.