La separazione personale tra i coniugi pone tra gli innumerevoli problemi, anche quello dell’assegnazione della casa familiare.
La disciplina relativa all’assegnazione della casa coniugale ha subito notevoli ripercussioni a seguito dell’entrata in vigore del regime dell’affido condiviso e del nuovo concetto di bigentiorialità. Interessante, tuttavia, appare analizzare la particolare ipotesi in cui il problema dell’assegnazione della casa coniugale si scontra con l’eventuale pretesa del terzo comodante. Nella prassi, infatti, non è rara l’ipotesi in cui l’abitazione della casa familiare sia concessa in comodato senza limiti di durata in favore del nucleo familiare, ad esempio dal genitore di uno dei due coniugi.
La frequente ipotesi implica questioni giuridiche in tema di trascrizione e conseguente opponibilità dell’eventuale provvedimento di assegnazione nei confronti dei terzi successivi aventi causa dal proprietario-comodante, e correlative questioni in merito alla natura giuridica del comodato stesso.
Cominciamo con l’affermare senza ombra di dubbio, che l’eventuale configurabilità del comodato come “comodato precario” ai sensi dell’art. 1810 non implicherebbe nessun rilievo dell’eventuale trascrizione del provvedimento di assegnazione, quale strumento atto a garantire il comodatario nei confronti del terzo avente causa dal proprietario. Il proprietario, infatti, potrebbe chiedere in ogni momento la restituzione del bene immobile in conformità a quanto disposto dall’art.1810 c.c. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità non ha ritenuto condividere tale tesi e riconduce la fattispecie in esame nell’ambito del comodato d'uso.
Per giurisprudenza prevalente, basti citare la sentenza della Cassazione a Sez. un., 21.7.2004 n.13603, occorrerebbe valutare i singoli casi concreti, tenendo conto della natura del rapporto intercorrente tra le parti, nonché l’esistenza o meno di un vincolo di destinazione relativamente all’uso dell’ immobile dato in comodato. All’esito di detta valutazione, ove tale casa sia stata concessa per l’espletamento delle esigenze familiari si riterrà integrato un comodato d’uso, con conseguente applicazione della relativa disciplina. La conseguenza è evidente e cioè il comodante sarà tenuto a consentire la continuazione del godimento del bene immobile per l’uso nel contratto previsto, fatta salva l’ipotesi di un sopravvenuto urgente ed imprevisto bisogno come si evince dall’art. 1809 co.2, c.c.
In sostanza la Suprema Corte ha rilevato che se l’immobile è stato dato in comodato affinchè fosse destinato ai bisogni del nucleo familiare e, quindi, nell’interesse della prole, il contratto deve rimanere in essere anche in caso di separazione salvo un dimostrabile ed urgente bisogno del comodante.